“Reverse charge” nel settore edile: problemi Iva non sempre di facile soluzione.

Per le prestazioni di servizi rese nel settore edile, le disposizioni normative ai fini Iva prevedono diverse fattispecie di applicazione dell’inversione contabile.
Più in particolare, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (circolare 14/E/2015), la “nuova” fattispecie di “reverse charge” relativa ad alcuni servizi relativi ad edifici si affianca (e non si sostituisce) al regime del “reverse charge” di cui  all’articolo 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972,  che  risulta  applicabile  alle  “prestazioni  di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore“.

La “nuova fattispecie” introdotta dalla legge di Stabilità 2015, infatti, prevede l’applicazione del meccanismo di inversione contabile, alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” a prescindere dai settori in cui operano prestatore e committente.
Infatti, il sistema dell’inversione contabile previsto nel contesto del novellato articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972 si applica a prescindere dalla condizione soggettiva dei soggetti che intervengono nell’operazione.  Il nuovo articolo 17 c.6 lett.a-ter pone l’attenzione sulla tipologia della prestazione, ovvero installazione di impianti, pulizia, demolizione e completamento di immobili  non interessando le caratteristiche e l’attività svolta dai soggetti contraenti il rapporto.
Per tutte le altre prestazioni (diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento), il meccanismo dell’inversione contabile potrà continuare a trovare applicazione solo in presenza di un contratto di subappalto e relativamente alle attività identificate dalla sezione F della codifica ATECO 2007.

Rientrano a pieno titolo nella nuova disciplina del “reverse charge” nel comparto edile (circolare 14/E/2015):

  • l’appalto avente ad oggetto prestazioni di completamento di un edificio rese nei confronti di un’impresa di costruzioni
  • un servizio di pulizia reso da un’impresa nei confronti di uno studio professionale.

Diversamente, invece, devono ritenersi escluse dalla novellata disciplina del “reverse charge”:

  • le attività di costruzione di un edificio, per le quali continuerà a trovare applicazione il meccanismo del “reverse charge” solo in presenza di prestazioni dipendenti da subappalto, rese nei confronti di un appaltatore, ai sensi della a), dell’articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972;
  • le forniture di beni con posa in opera, in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, quando la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (circolare 14/E/2015).

Sono escluse, quindi, dal meccanismo del “reverse charge” di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972, analogamente a quanto già previsto “per le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili” (a cui si rimanda per un maggior approfondimento), le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.