Le disposizioni vigenti concedono al cessionario/committente di poter computare l’IVA addebitatagli nelle fatture ricevute nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e quindi l’imposta è diventata esigibile, ma solo a condizione che la fattura sia stata recapitata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Tale facoltà non è però prevista per le operazioni effettuate in un anno d’imposta, la cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato soltanto nell’anno in cui viene ricevuta la fattura. Alla luce di quanto precede, appare chiaro che ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, assume valore dirimente la data di ricezione della fattura elettronica individuata univocamente dallo Sdi.

In termini generali, il momento di ricezione della fattura elettronica coincide con la data in cui il Sistema di Interscambio consegna il documento al soggetto destinatario.

Tuttavia, in caso di impiego della PEC da parte del soggetto ricevente, la fattura elettronica si considera ricevuta quando il file XML viene depositato nella casella PEC del medesimo.

Invece nel caso in cui il Sdi non sia riuscito a recapitare il documento e lo abbia messo a disposizione nell’area riservata fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle entrate, la data di ricezione del documento coincide con la data di presa visione del file da parte del cessionario/committente soggetto Iva

CASO 1)

Fattura immediata datata 30/12/2023

Ricezione da parte dello SdI in data 30/12/2023

Annotazione registro IVA acquisti 31/12/2023

CASO 2)

Fattura immediata datata 31/12/2023

Ricezione da parte dello SdI in data 03/01/2024

Annotazione registro IVA acquisti 03/01/2024

La detrazione dell’IVA sarà fruibile soltanto dal mese di gennaio 2024 (I trimestre 2024 per i soggetti trimestrali).

CASO 3)

Fattura immediata datata 31/12/2023

Ricezione da parte dello SdI in data 31/12/2023

Annotazione registro IVA acquisti 03/01/2024

In questo caso poiché la fattura è stata ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2023 la detrazione dell’IVA non sarà avvenuta nel mese di dicembre ma non potrà nemmeno avvenire nel mese di gennaio 2024, stante la specifica preclusione valevole per le fatture a cavallo d’anno per cui al contribuente. In tali casi non rimane altra scelta che registrare la fattura tardiva nell’apposito registro sezionale ed esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2023

La detrazione dell’IVA sarà fruibile a partire nel mese di dicembre 2023 (IV trimestre 2023 per i soggetti trimestrali). Ipotesi B

L’introduzione della fatturazione elettronica rileva, oltre che sulla detrazione dell’Iva, anche sull’imputazione dei costi e dei ricavi con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il cosiddetto criterio delle registrazioni di cui all’art. 18 co. 5 del D.P.R. 600/73.

Per tali contribuenti ai fini delle imposte dirette vige il c.d. criterio di cassa ma costi e ricavi si considerano pagati/incassati al momento della registrazione della relativa fattura.

Tuttavia, si badi bene, se la fattura datata 30.12.2023 viene ricevuta in base alla data attribuita dallo Sdi al 31.12.2023 nulla vieta che essa sia registrata a gennaio 2024 (ad esempio perché il reddito del 2023 sarà presumibilmente molto basso o vi saranno meno costi nell’anno successivo). In quest’ultimo caso, si ricorda però il contribuente dovrà annotare la fattura nell’apposito registro sezionale Iva esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale.