L’emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Sostegni-ter, concede al contribuente l’opportunità e il tempo necessario per evitare l’inefficacia delle definizioni agevolate

In particolare è previsto che il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 aprile 2022 per le rate relative al 2020, il 31 luglio 2022 per rate in scadenza nel 2021 e il 30 novembre 2022 per le rate del corrente anno.

Coloro i quali non erano riusciti entro il 14 dicembre 2021 a saldare le rate da corrispondere originariamente nel 2020 e 2021, oltre la decadenza dal beneficio del termine e l’inefficacia della definizione agevolata, erano potenzialmente passibili di procedure esecutive da parte dell’agente della riscossione.

Ora, nel caso in cui le procedure esecutive siano state attivate, con l’entrata in vigore della disposizione in commento queste decadrebbero automaticamente, in un nulla di fatto. Una disposizione, quest’ultima, che ha il pregio di essere automatica, travolgendo qualsivoglia tipologia di procedura esecutiva in corso, indipendentemente dal suo stato di avanzamento. Di contro resteranno definitivamente acquisite, e non saranno rimborsabili, le somme relative ai debiti definibili eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente all’entrata in vigore della disposizione in commento.

 Il Legislatore però, dimentica ancora una volta di alleggerire gli effetti della decadenza.

Sul punto, infatti, l’articolo 3, comma 14 del Decreto Legge del 23 ottobre 2018, n. 119 prevede ancora che il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente non riesca a rispettare le nuove scadenze, anche alla luce della rimessione in termini, a saldare quanto dovuto, non vi sarà possibilità di una nuova rateazione, nemmeno a condizioni peggiorative rispetto a quella ordinaria di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Manca, in altri termini, una via di uscita che conferisca ai contribuenti decaduti a causa della pandemia una possibilità, concreta e sostenibile, di assolvere a quanto dovuto, anche a costi maggiori.