Lo schema di decreto legge sulla modifica del Codice della crisi illustra gli adeguati assetti organizzativi cui gli amministratori dovranno provvedere per evitare responsabilità.

Il 12 gennaio 2019 è stato emanato il D.lgs. 14/2019 recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” (CCII) che modifica, in maniera organica e sistematica, la disciplina sulla crisi di impresa. Tuttavia molte delle regole del CCII non sono ancora in vigore, essendo intervenute disposizioni che ne hanno posticipato l’efficacia, da ultimo l’art. 1 del DL 118/2021 ha spostato l’entrata in vigore al 16 maggio 2022.

Nel frattempo – prima dell’entrata in vigore del Codice – una serie di norme sono state emanate in tema di crisi di impresa, che, qualora venissero approvate in maniera definitiva, entreranno in vigore il 16 maggio 2022 insieme al CCII;

Ciò significa che norme del tutto nuove o mai applicate saranno vigenti a brevissimo imponendo, sin da subito, agli amministratori di verificare eventuali obblighi, in particolare alle nuove disposizioni da rispettare indipendentemente dalla situazione di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario, tra cui quelle sugli adeguati assetti organizzativi che, se non osservate, possono esporre a responsabilità personale amministratori e sindaci, questi ultimi per culpa in vigilando.

Adeguati assetti organizzativi e ruolo degli amministratori

Il Codice della Crisi ha introdotto una specifica disposizione in tema di adeguati assetti, contenuta nell’art. 2086 c. 2 del cod. civ., per cui: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.” La richiamata disposizione non esplicita cosa rende un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, ma indicazioni potevano evincersi dalle disposizioni del CCII che disciplinano l’allerta, in quanto se gli organi di controllo societario e il revisore devono allertare l’organo amministrativo e, in talune circostanze, l’OCRI, allora un sistema organizzativo dovrà monitorare e rendere disponibili quegli indicatori che fanno scattare gli obblighi di segnalazione.

Il richiamato Schema di decreto sostituisce il sistema di allerta, di cui all’art. 12 e ss. del CCII, con la Composizione negoziata della crisi, e definisce in maniera esplicita, con il riscritto art. 3, ora rubricato “Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”, cosa si intenda par adeguati assetti organizzativi.

L’imprenditore collettivo, secondo la previsione dello Schema di decreto, dovrà istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Gli assetti per rilevare tempestivamente la situazione di crisi, devono consentire di:

  • a) individuare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme;
  • c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, già disciplinati dal DM 28.9.2021 in attuazione delle disposizioni sulla composizione negoziata.

I segnali di allarme da rilevare riguardano:

  • l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie che fanno scattare le segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati.

Gli obblighi di istituire adeguati assetti incombono sugli amministratori delle società.

In particolare, nelle società di persone – come stabilito dall’art. 2257 del cod. civ. – l’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086 c. 2 del cod. civ. spetta esclusivamente agli amministratori. L’amministrazione nelle società di persone compete, salvo diversa pattuizione, a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri i quali, quindi, saranno tenuti a stabilire gli adeguati assetti organizzativi.

Per quanto riguarda le società per azioni, gli artt. 2380-bis e 2409-novies del cod. civ., prevedono lo stesso obbligo in capo agli amministratori e lo stesso vale per gli amministratori delle S.r.l, come prevede l’art. 2475 cod. civ.

Le nuove regole sugli adeguati assetti organizzativi, nella formulazione del richiamato Schema di decreto che verrà approvata molto probabilmente a breve, impongono agli amministratori di adoperarsi prontamente perché le società ne siano dotate, in quanto la loro mancata istituzione espone gli stessi membri dell’organo amministrativo a responsabilità, legate alle conseguenze dovute al loro mancato adempimento, per non aver ottemperato a un compito previsto dalla legge.