La legge di bilancio 2024 (L. 213, 30/12/2023) prevedono la possibilità di riallineare eventuali difformità tra i valori contabili ed i valori effettivi delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del TUIR, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 (anno 2023 per i soggetti solari).

Soggettivamente la facoltà è concessa alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio di esercizio.

La normativa in commento richiama l’articolo 92 del TUIR, sicché oggettivamente il riallineamento è limitato ai beni di cui all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR.

In pratica, è possibile riallineare le esistenze iniziali relative ai beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, nonché quelle afferenti alle materie prime e sussidiarie, ai semilavorati e agli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non è possibile procedere in riferimento alle commesse ultrannuali valutate secondo le disposizioni dell’articolo 93 del TUIR. Lo stesso dicasi per le commesse infrannuali, ciò in quanto la norma richiama i “beni” di cui all’articolo 92, quindi pare escludere i “servizi” in corso di esecuzione (articolo 92, comma 6, TUIR).

L’adeguamento può avvenire sia mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, che attraverso l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, nonché contemplando entrambe le ipotesi.

Nel primo caso è dovuta l’iva secondo l’aliquota media applicata al risultato della moltiplicazione del valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale, nonché un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, calcolata applicando l’aliquota del 18% alla differenza tra il risultato della predetta moltiplicazione ed il valore eliminato. Qualora, invece, si iscrivano esistenze iniziali è dovuta esclusivamente l’imposta sostitutiva sul valore iscritto.

L’aliquota media è calcolata come segue: (IVA su operazioni imponibili – IVA su cessioni beni ammortizzabili) / (volume d’affari + operazioni non soggette ad IVA + operazioni non soggette a dichiarazione).

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta richiamato e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Il comma 84 dell’articolo in commento sancisce l’indeducibilità dell’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

L’adeguamento dei valori dev’essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 (modello redditi 2024 per i soggetti solari) e non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

Il riconoscimento del riallineamento dei decorre dal periodo d’imposta appena richiamato. Il differenziale iscritto, positivo o negativo, non può essere utilizzato per fini accertativi in relazione ai periodi d’imposta precedenti a quello di riconoscimento.