Il socio accomandante di una Sas non è sempre limitatamente responsabile

Dato il disposto dell'art. 2320 Codice Civile,

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari [2318]. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto(1) assume responsabilità illimitata e solidale [1292] verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali [38, 41, 2291] e può essere escluso a norma dell'articolo 2286 [2313, 2314, 2317, 2318].

I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori(2) e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri [2261, 2489] e gli altri documenti della società [2623, n. 3].

Una fattispecie di esclusione è tipicamente prevista per le S.a.s. dall’art. 2320 c.c., il quale che i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari. L’accomandante che contravviene a tale divieto, oltre ad assumere responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali, può essere escluso dalla società ai sensi dell’art. 2286 c.c., trattandosi di una grave inadempienza nei confronti delle prescrizioni della legge e dell’atto costitutivo, che prevedono due categorie contrapposte di soci con compiti e responsabilità distinte.

Viola la norma il socio accomandante che interferisce nella gestione a prescindere sia dal grado di invasività dell’ingerenza, quanto dagli effetti che questa produce; per questo motivo la giurisprudenza ha ritenuto che viola tale divieto anche il socio accomandante che agisce in forza di una procura speciale generale ed incondizionata, dato che il ruolo dei soci accomandanti, stante la loro limitata responsabilità, deve comunque essere marginale rispetto alla figura dell’accomandatario ed, in ogni caso, circoscritto a singole operazioni.
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