Ammesse dichiarazioni Iva, redditi e Irap in scadenza il 30 novembre 2023. Considerati validi i modelli presentati con ritardo non superiore a 90 giorni

Il ravvedimento speciale riapre i battenti e potrà riguardare le dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap relative al 2022, validamente presentate. Con un emendamento al decreto Milleproroghe, è disposto che le norme di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio per il 2023), si applicano anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate per il 2022, diverse da quelle definibili con i commi da 153 a 159 (definizione agevolata comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari) e con i commi da 166 a 173 (sanatoria irregolarità formali), possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Ad esempio, nel caso di sanzioni irrogabili per 20mila euro, la sanzione che si dovrà pagare è pari a 1.111,11 euro, cioè un diciottesimo di 20mila euro.

Il perdono del Fisco potrà quindi riguardare le dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap del periodo d’imposta 2022, validamente presentate, di norma, entro il 30 novembre 2023. Si considera valida anche la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, cioè entro il 28 febbraio 2024, ritardo che è sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (un decimo di 250 euro).

Chi intende avvalersi del ravvedimento speciale dovrà versare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024, o in 4 rate di pari importo con scadenza della prima rata entro il 2 Aprile. Rate successive  01 Luglio 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024. Sulla rateizzazione sono  dovuti gli interessi del 2 per cento annuo. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o della prima rata entro il 2 aprile 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti e della sanzione del 30% di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi del 4% annuo, misura prevista dall’articolo 20 del Dpr 602/ 1973, con decorrenza dal 3 aprile 2024, tenuto conto che la scadenza del 31 marzo slitta al 2 aprile 2024. In questi casi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. La regolarizzazione speciale è esclusa per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute dai contribuenti fuori dal territorio dello Stato. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore del nuovo ravvedimento speciale e non si dà luogo a rimborso.