Fattura riepilogativa mensile per somministrazione pasti

Per pura praticità è diffusa la prassi di richiedere all’esercente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande l’emissione di una fattura riepilogativa mensile con pagamento contestuale (fine mese) in luogo del rilascio dello scontrino all’erogazione del singolo servizio.
Prima di tutto va ricordato che le prestazioni di servizi, tra cui rientrano le somministrazioni di alimenti e bevande, si considerano effettuate agli effetti dell’Iva all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, D.P.R. 633/1972). È, quindi, in tale momento che l’imposta diviene esigibile e scatta l’obbligo di emettere la fattura.
Tuttavia, per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi l’emissione della fattura non è obbligatoria, a meno che non sia richiesta dal cliente, ma si dovrà allora necessariamente emettere lo scontrino o la ricevuta.

La circolare 97/1997, e la risoluzione 392036/1983, dell’Amministrazione finanziaria confermano che il contribuente che effettua somministrazioni di alimenti e bevande rese in via ripetuta nei confronti del medesimo cliente impresa o professionista, che salda il dovuto alla fine di ogni mese, può rilasciare una fattura riepilogativa mensile all’atto del pagamento del corrispettivo, a condizione però che all’erogazione di ogni prestazione emetta uno scontrino con la dicitura “corrispettivo non pagato, segue fattura. Si precisa, infine, che la fattura riepilogativa deve contenere l’indicazione degli scontrini del mese a cui il corrispettivo si riferisce.