FATTURA ELETTRONICA con dichiarazioni d’intento ricevute: come procedere

La numerazione delle dichiarazioni d’intento deve essere distinta per competenza, con separata annotazione rispetto a quella dell’anno precedente: le dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di dicembre, a valere per l’anno 2019, saranno quindi numerate dal ricevente iniziando con una nuova numerazione ad esempio 1/2019, 2/2019 … rispetto a quella attribuita nel 2018.

Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica emessa senza Iva, per dichiarazioni dintento ricevute deve riportare:

– la dicitura obbligatoria di operazione non imponibile;

– la natura dell’operazione N3;

– il riferimento normativo dell’articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972;

– gli estremi della dichiarazione di intento ricevuta e la numerazione attribuita dal fornitore;

– l’indicazione “Bollo assolto ai sensi del Decreto MEF 17.06.2014 (articolo 6)” e l’importo.

Si ricorda che qualora l’importo fatturato sia superiore a 77,47 euro, l’operazione sarà assoggettata all’imposta di bollo da 2 euro.

Con l’introduzione della fatturazione elettronica occorre indicare in uno specifico campo del file strutturato in formato xml, tra i dati generali del documento, denominato “DatiBollo”, gli elementi da valorizzare ai fini dell’assolvimento dell’imposta.

Il pagamento dei bolli “esposti”, avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio utilizzando la delega di versamento F24 con codice tributo 2501.