L’esonero contributivo INPS, cd. “anno bianco contributivo”, (ex art. 1, commi da 20 a 22-bis, L. 30 dicembre 2020, n. 178), ha finalmente le istruzione per gestire anche le eccedenze a credito. Con il messaggio INPS 4620 del 23 dicembre 2021 sono state diramate le tanto agognate istruzioni che i contribuenti dovranno seguire al fine di recuperare le somme versate in eccesso rispetto alla contribuzione oggetto di esonero.

In quanto alla tempistica si legge:le richieste di compensazione e rimborso potranno essere presentate anche dopo il 31 dicembre 2021, in quanto termine ordinatorio”.

Una prima ed importante conferma fornita dal messaggio 4620 riguarda coloro i quali, in attesa di avere conferma dell’ammontare dell’esonero ottenuto, legittimamente non avevano versato i contributi.

Costoro non dovranno preoccuparsi di trasmettere null’altro, posto che viene precisato che “per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, obbligati al versamento sul minimale di reddito, e per quelli iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportate automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021”. Tradotto in parole povere, se le rate 1 e/o 2 e/o 3 non sono state versate, e l’esonero concesso copre il dovuto, i versamenti verranno automaticamente considerati come “compensati” con l’esonero.

Diverso è il caso di coloro che, seppure beneficiari dell’esonero contributivo, si ritrovano con un “credito”, circostanza che si verifica quando l’ammontare dell’esonero concesso non è stato interamente fruito, ovvero quando, nonostante sussistessero i requisiti per non versare, si è versato ugualmente.

Per il recupero è necessario, così come noto sin a partire dalla Circolare 124/2021, presentare un’apposita domanda, diretta ad ottenere il rimborso delle somme, oppure il titolo all’utilizzo in compensazione. Tale domanda, vale la pena di ripetere, non scade però perentoriamente entro il 31 dicembre.

Idem come sopra per le contestazioni da opporre in ordine ad un eventuale intervenuto respingimento in prima battuta della domanda presentata; le istanze di riesame dovranno essere gestite tramite un’apposita procedura INPS, che a tutt’oggi non è stata ancora rilasciata.

Le richieste di rimborso o compensazione devono essere gestite tramite il cassetto previdenziale accessibile dalla piattaforma INPS.

Nel caso di rimborso, Artigiani e Commercianti dovranno operare tramite “Domande telematizzate” > “Domande di rimborso”.

Per i contribuenti iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura le istanze di rimborso dovranno invece essere presentate tramite il “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, al seguente percorso: “Domande telematizzate” > “Rimborsi”.

In luogo del rimborso, artigiani e commercianti tenuti al versamento del minimale, che abbiano effettuato versamenti per le rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021 risultati poi non dovuti in forza dell’esonero, potranno richiedere titolo a compensare i versamenti in eccesso, a valere sulle scadenze future.

A tal fine occorre presentare domanda tramite Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti,“Comunicazioni Bidirezionali” inserendo nell’oggetto il seguente riferimento: “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione”.

Stesso discorso per i lavoratori autonomi in agricoltura, che dovranno presentare domanda tramite il “Cassetto Previdenziale Autonomi in agricoltura”, al seguente percorso: “Domande telematizzate” > “Comp. Contributiva”.

Si presti attenzione al fatto che i soggetti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale e i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata potranno presentare domanda di rimborso o di compensazione solo dopo l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021, posto che l’esonero contributivo va ad interessare gli acconti versati per tale anno. Se ne riparla, quindi, dopo il modello Redditi 2022 riferimento 2021.

Quanto ai tempi di rimborso o compensazione, non vi è nessuna certezza. Occorre infatti ricordare che i versamenti eccedenti saranno riconosciuti solo al termine della verifica di tutti i requisiti e, come precisato nel messaggio INPS “non è possibile indicare una data di completamento delle suddette verifiche a livello centralizzato, atteso che alcune di esse dipendono dalla trasmissione di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e dalla loro successiva lavorazione”.