Con l’entrata in vigore da venerdì 12 del D.L. 157/2021, lo scenario di fruizione delle agevolazioni fiscali cambia in modo radicale al fine di ridurre le frodi che si sono verificate nel primo anno di utilizzo della piattaforma per la cessione del credito e lo sconto in fattura; circa 800 milioni di crediti inesistenti.

Tre sono le direttrici in cui si è mosso il legislatore:

  1. estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità;
  2. effettuazione di controlli preventivi nei casi “a rischio”;
  3. regolamentazione dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda il primo punto, per beneficiare del superbonus il visto di conformità diviene necessario, non più soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Rimane escluso l’obbligo di apposizione del visto soltanto nel caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia oppure tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Altra novità sostanziale è rappresentata dal fatto che l’obbligo del visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie per le quali l’articolo 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura: diviene quindi necessario anche per bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Ma ci sono modifiche importanti anche per quanto concerne la valutazione della congruità dei prezzi.

Nell’ambito del comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, viene inserita, a fianco del riferimento ai prezziari, la previsione dell’introduzione di valori massimi stabiliti per taluni categorie di beni con decreto del Ministro della transizione ecologica, decreto la cui emanazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 157/2021.

Viene inoltre estesa l’asseverazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati a tutte le agevolazioni edilizie: questo però soltanto in caso di cessione del credito o sconto in fattura, non se si fruisce dell’agevolazione con la detrazione in dichiarazione.

Per quanto concerne il punto dei controlli preventivi, regolamentato dall’articolo 2 del D.L. 157/2021, viene inserito nel decreto Rilancio un nuovo articolo 122-bis che prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, possa sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio.

La sospensione è finalizzata all’effettuazione di un controllo preventivo: nel caso in cui siano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata, in caso contrario produce gli effetti previsti.

Il comma 4 dell’articolo 122-bis prevede poi che i soggetti obbligati all’applicazione della normativa antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni dei crediti d’imposta non possono procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del D.Lgs. 231/2007: si tratta, rispettivamente, dell’obbligo di segnalazione all’UIF delle operazioni sospette e di astensione dal compimento delle operazioni nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.

L’articolo 3 del D.L. 157/2021 è dedicato, infine, ai controlli dell’Agenzia delle Entrate, non solo nell’ambito del superbonus e delle altre agevolazioni edilizie, ma anche in relazione alle altre agevolazioni introdotte a causa della pandemia.

La disposizione stabilisce che la contestazione da parte dell’Ufficio avviene, salvo disposizioni specifiche, con avviso di recupero del credito d’imposta che deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.