Rivisti criteri per individuare la residenza delle persone fisiche e giuridiche e anche il regime degli impatriati. Inserita anche una nuova agevolazione per le imprese che si trasferiscono nel nostro Paese, e non solo.

RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE

dal 1° gennaio 2024, prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, ovvero che sono ivi presenti. Viene, quindi, modificato il criterio di collegamento per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, sostituendo la nozione di domicilio, di natura civilistica, con un criterio di natura sostanziale del domicilio, inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona

NOTA BENE – Rimane invariato il criterio di natura formale, in base al quale si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta – 183 giorni – nelle anagrafi della popolazione residente. Si tratta, però, di una presunzione relativa e, pertanto, è ammessa la prova contraria di residenza all’estero

RESIDENZA DELLE PERSONE GIURIDICHE

L’articolo 2 del decreto di recepimento lascia invariato il criterio di collegamento fondato sulla presenza della sede legale nel territorio dello Stato, rimuovendo, invece, il criterio dell’oggetto principale, estraneo alla prassi internazionale

la disposizione in commento formula diversamente il criterio della sede dell’amministrazione, specificando i criteri di collegamento di natura sostanziale: la direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale. I due parametri vengono chiariti nel comma successivo: per sede di direzione effettiva, si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso, mentre, per gestione ordinaria, si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. L’adozione di tali criteri, oltre a rispondere a ragioni di coerenza con il diritto internazionale, garantisce maggiore certezza giuridica ai contribuenti nella definizione dei parametri di riconoscimento della residenza fiscale.

RICORDA – Nella formulazione attuale, quindi, i tre criteri di collegamento, tra loro alternativi, in grado di radicare in Italia la residenza delle persone giuridiche, sono: la sede legale nel territorio dello Stato, la direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale.

DAL 2024 NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI

Nuovo regime degli impatriati: dal 2024, imponibile al 50% ma solo con specifici requisiti. La disciplina nell’articolo 5 del D.lgs. in commento.

NOTA BENE – La riforma del diritto tributario internazionale coinvolge, altresì, il regime dei lavoratori impatriati, dipendenti o autonomi: dal periodo d’imposta 2024 potranno, infatti, godere di un nuovo regime agevolato per un periodo massimo di cinque anni, così come introdotto dall’articolo 5 del decreto di recepimento, sostituendo il regime fiscale attualmente in vigore di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015

La nuova disciplina stabilisce un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50% per i contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del Tuir e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo

ATTENZIONE! Rispetto alla normativa precedente, i requisiti di accesso sono più stringenti: oltre a una soglia reddituale di 600mila euro, entro la quale opera il regime di favore, i lavoratori non possono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento