Ancora incertezze in merito al momento in cui è possibile effettuare la cessione del credito da ristrutturazioni edilizie. In particolare, ci si chiede se si possa procedere alla trasmissione del dato sul portale dell’Agenzia delle Entrate anche in assenza dell’emissione di fattura da parte del fornitore e cessionario.

Una condizione che non è supportata da alcuna concessione di legge e che contrasta con il generale principio di cassa che regola la nascita del diritto alla detrazione delle spese da parte del contribuente, con la sola eccezione, forse, per il superbonus 110%.

Con l’approssimarsi della scadenza del 31 marzo 2021, che rappresenta il nuovo maggior termine concesso ai contribuenti (in precedenza la dead line era fissata al 16 marzo 2021) per le operazioni di cessione del diritto alla detrazione fiscale da lavori di ristrutturazione edilizia e superbonus 110% realizzati nel 2020 (differentemente denominate sconto in fattura o cessione del credito), si susseguono diversi profili interpretativi che riguardano il momento della formazione del credito e gli strumenti documentali necessari per certificarne l’esistenza.

Una questione affatto scontata, posto che molti operatori del settore, in particolare i professionisti, si trovano a dover affrontare richieste di trasmissione e certificazione del credito sulla piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia Entrate anche in assenza di requisiti minimi per identificarne correttamente i valori.

E’ importante fare una serie di considerazioni per comprendere al meglio il nodo del problema.

Lo sconto in fattura non è uno sconto commerciale.

Nonostante l’erronea definizione fornita dagli strumenti normativi in vigore, è bene specificare che le operazioni di sconto in fattura, per tutte le procedure di ristrutturazione identificate dai decreti attuativi della più generale misura di agevolazione, non sono assimilabili a una forma di sconto commerciale.

Lo sconto opera tipicamente come riduzione dell’imponibile e dell’IVA, mentre in questo caso il decreto Rilancio (art. 119 e seguenti, D.L. n. 34/2020) chiarisce precisamente che l’operazione deve fare salva l’imposta che l’impresa costruttrice verserà allo Stato.

Si tratta, invero, di una forma alternativa di pagamento, mediante la quale il contribuente paga all’esecutore dei lavori una parte del prezzo della prestazione con risorse finanziarie proprie e una parte (che varia percentualmente a seconda del tipo di ristrutturazione) mediante la cessione del diritto a detrarre nei 10 o nei 5 anni successivi un determinato beneficio fiscale.

Quando si forma il diritto alla detrazione?

Chiarito questo aspetto, è opportuno domandarsi quando questo diritto alla detrazione si forma e di conseguenza quando possa essere a sua volta ceduto.

Se il contribuente dovesse incardinare la procedura di detrazione attraverso la tradizionale forma del beneficio fiscale goduto mediante dichiarazione dei redditi, lo stesso si dovrebbe attenere esclusivamente all’iscrizione secondo un principio di cassa. Lo ha chiarito espressamente l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 46 del 22 ottobre 2018. Quello che conta non è la data di inizio e neppure quella della fine dei lavori, ma solo quella del sostenimento della spesa mediante bonifico.

Ciò non significa che non si debba predisporre e conservare conseguentemente anche la documentazione attestante l’inizio e la fine dei lavori, in particolare mediante l’uso dello strumento della segnalazione certificata di inizio lavori, nelle sue differenti accezioni.

Pertanto, si forma il diritto alla detrazione quando si è effettuato il pagamento del bonifico, nella forma del bonifico speciale per ristrutturazioni edilizie laddove previsto, e mai in assenza di esso.

Indipendentemente dalla concessione rilevabile nelle procedure dell’Agenzia delle Entrate per certificare i diversi stati di avanzamento dei lavori nell’atto di trasmissione della comunicazione di sconto in fattura o di cessione del credito, è evidente che per ciascun SAL rileverà quale momento naturale di formazione del diritto quello del pagamento della prestazione, anche se parziale.

Pertanto non sarà possibile certificare in piattaforma alcuna cessione di diritto o sconto in fattura che non sia accompagnata ovviamente dal titolo di pagamento (la fattura, appunto) e dalla relativa liquidazione (il bonifico speciale per ristrutturazione edilizia) benché il sistema non effettui alcun controllo e permetterebbe tale operazione.

Questione certamente molto più complessa è quella del superbonus 110%, rispetto al quale non è prevedibile l’emissione di una forma liquidatoria a fronte della prestazione di valorizzazione energetica dell’immobile, atteso che l’intero valore dei lavori, con i limiti fissati dalla legge e con l’aggiunta di una percentuale ulteriore del 10%, costituisce il diritto alla detrazione cedibile. In altri termini, in caso di cessione dello stesso il contribuente non dovrebbe pagare alcun prezzo.

Check list per certificare l’esigibilità e la certezza del beneficio

Sul punto, il CNDCEC, di concerto con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha elaborato una check list che elenca tutta una serie di procedure di controllo necessarie a certificare l’esigibilità e la certezza del beneficio fiscale fruibile.

In particolare:

– se la cessione opera per l’intero e in una unica soluzione, l’emissione di un titolo di pagamento (fattura) sarà necessaria assieme alla raccolta di tutti gli strumenti di certificazione previsti dalla legge. Mancherà, nel caso del superbonus 110%, il bonifico speciale perché il diritto alla detrazione ceduto copre l’intero prezzo della prestazione;

– se la cessione opera per stati di avanzamento lavori, per ciascuno di essi è auspicabile che sia emessa una fattura che evidenzi lo stato di avanzamento, con conservazione di adeguata certificazione rilasciata dai tecnici interessati alla progettazione e alla esecuzione dei lavori, riguardante lo stato di sviluppo dei processi di valorizzazione energetica realizzati.

Pertanto nel caso del 110% con cessione del 100% dell’importo il principio di cassa qualora non applicabile (spese non rientranti nel 110%) sarà sostituito dell’emissione della fattura che certifichi i lavori effettuati o i SAL raggiunti.