CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE: OBBLIGO DI PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIATI

Approda in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 79/2018, che sposta al 1° gennaio 2019 l’obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburanti per autotrazione.

Scompare, dunque, l’anticipo al 1° luglio 2018, della fatturazione elettronica “per gli acquisti di cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione”.

Viste le nuove disposizioni, in vigore dal 29 giugno 2018, vale la pena chiedersi come ci si debba comportare fino alla fine dell’anno, tenuto conto che la fattura elettronica, per il secondo semestre 2018, rimane comunque una facoltà.

A tale proposito, però, va fatta una importante precisazione: poiché la norma sull’obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della detraibilità/deducibilità, non ha subito slittamenti, dal 1° luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell’utilizzo della scheda carburanti.

ATTENZIONE QUINDI CHE IL PAGAMENTO DEI RIFORNIMENTI DOVRA’ ESSERE FATTO OBBLIGATORIAMENTE CON MODALITA’ TRACCIABILI PER POTER DETRARRE IVA E DEDURRE IL COSTO.

Infatti, poiché la norma sull’obbligo dei pagamenti tracciabili (carte di credito , bancomat, carte prepagate), ai fini della detraibilità/deducibilità, non ha subito slittamenti, dal 1° luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell’utilizzo della scheda carburanti.

O meglio: se si effettuano pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carburanti, non sarà possibile, per tali rifornimenti, detrarre l’IVA o dedurre il costo ai fini fiscali.