AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ATTENZIONE NELLA GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE DEL CONDOMINIO
Con riguardo gli amministratori di condominio, l’Agenzia ha fatto presente che, il condominio, non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura. Viene chiarita e definitivamente sancita l’equiparazione del condominio al “consumatore finale” privo di partita iva.
I soggetti/operatori economici titolari di partita IVA residenti o stabiliti che hanno l’obbligo di emettere FE nei confronti del condominio saranno tenuti alla compilazione analoga a quella dei “privati” ovvero:
1) riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/committente;
2) valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale “ 0000000” e invieranno la fattura elettronica al SdI;
3) consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa, in formato analogico o elettronica, al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa.
L’amministratore dovrà pertanto richiedere per tutti i condomini gestiti il codice PIN per poter accedere all’area riservata di ciascuno ove potrà trovare tutte le fatture elettroniche.
Coloro i quali vorranno gestire “digitalmente le fatture elettroniche evitando di proseguire con la gestione “cartacea dei documenti, potranno quindi acquisirle con il proprio gestionale. Meglio ancora sarebbe dotarsi di un sistema gestionale che abbia un “CODICE DESTINATARIO” così da poter intercettare le fatture passive ed acquisirle direttamente sul proprio gestionale.
A ciascuno la scelta di come organizzarsi in assenza di obblighi “fiscali” specifici differenti dagli attuali.