La normativa vigente prevede che: possono beneficiare della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, che acquistano da impresa costruttrice (anche cooperativa edilizia) box o posti auto pertinenziali ad un immobile destinato ad uso abitativo. In questo caso la detrazione si applica con riferimento alle sole spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del box auto pertinenziale; lo sgravio fiscale spetta anche per la costruzione (ex novo) di un box pertinenziale a servizio della propria abitazione.

La detrazione spetta anche al familiare convivente o al convivente more uxorio che abbia effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto e a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta.

Sono ammesse alla detrazione:

le spese sostenute per la realizzazione del box auto PAGATE CON BONIFICO;

tali spese devono essere dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.

Requisiti per poter accedere all’agevolazione:

1. deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del box auto realizzato o in corso di realizzazione;

2. deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente. Se è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione;

3. è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori in quanto questi ultimi non sono agevolabili.

In sintesi, la documentazione da conservare è la seguente:

per l’acquisto di box auto:

1. atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità;

2. dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione;

3. bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;

per la costruzione del box auto:

1. concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione;

2. bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box).

È bene ricordare che per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare 19/E/2020), la detrazione spetta al futuro acquirente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato (cfr. circolare 121/E/1998, paragrafo 2.2, e risoluzione 38/E/2008). Più in generale, la detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o, in assenza, di un preliminare d’acquisto registrato, nei quali viene indicato il vincolo pertinenziale. È necessario, però, che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione

Le spese del box devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata. Con la successiva circolare 43/E/2016 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico. In tale situazione, si può ugualmente fruire della detrazione a condizione che: nell’atto notarile siano indicate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale; il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclu