TARDIVA EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

ECCO SANZIONI E TERMINI DI RAVVEDIMENTO

La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti – cui va equiparata la tardività di tale adempimento – comporta, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997, rubricato “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.

La tardività si riscontra in tutti i casi in cui la fattura elettronica non venga trasmessa allo SDI entro i dodici giorni di norma, più gli eventuali ulteriori cinque nel caso di scarto; ci si trova dinnanzi ad un documento che non è stato prodotto nei termini, e pertanto si è passibili di sanzione.

Veniamo dunque all’aspetto sanzionatorio, ricordando che dal corretto computo della sanzione dovuta originano gli eventuali conteggi successivi per sanare la posizione con l’istituto del ravvedimento operoso che ci permette il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

LE SANZIONI.  Il primo aspetto cui occorre prestare attenzione è il fatto che l’articolo 6 del D.Lgs. 471/97 prevede due diversi regimi sanzionatori nel caso in cui si tratti di fattura con IVA esposta, o no.

  • Nel caso di fatture con IVA la sanzione va dal 90% al 180% dell’IVA stessa, con un minimo di 500 euro;
  • Nel caso di Fattura senza IVA esposta, quali operazioni escluse, esenti, non imponibili, reverse charge, la sanzione va dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro.

Il secondo aspetto cui occorre prestare attenzione è che tali sanzioni si riducono se:

  • Fatture con Iva non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva, la sanzione si “sgancia” dall’importo dell’IVA, e viene comminata in misura fissa, da 250 a 2.000 euro.
  • Fatture senza Iva non hanno inciso sulla determinazione del reddito la sanzione si “sgancia” dall’importo dei ricavi, e viene comminata in misura fissa, da 250 a 2.000 euro.

Tali 250 euro possono poi ridursi drasticamente se si procede al ravvedimento, operoso come segue:

Se la sanzione viene versata entro 90 si versa 1/9 della sanzione minima, quindi l’importo da versare è pari a 27,78 euro (1/9 di 250).

Se la sanzione viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile 2020) si versa 1/8 della sanzione minima, e quindi 31,25 euro.

Per quanto riguarda il termine a partire dal quale devono essere computati i 90 giorni, si ritiene che debba considerarsi l’ultimo giorno utile nel quale la fattura avrebbe dovuto essere trasmessa al SdI se nei termini.

Se, invece, decidesse di non sanare la violazione ma di attendere l’atto di irrogazione sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, ci si potrebbe avvalere della norma di cui all’art. 12 c.1 D.Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico) come segue:

  • Sanzione minima edittale pari ad Euro 250,00 oltre all’aumento dal 25% al 200% prevista per la continuazione come da comma 1 del citato articolo.

ATTENZIONE! Con un utile calcolo di convenienza matematica Matematicamente si può concludere, in ipotesi di ravvedimento entro 90 giorni, che sopra la soglia di 4 fatture non trasmesse, nel caso di incremento della sanzione ex art. 12 c.1 nella misura minima (+25%), o sopra la soglia di 9 fatture non trasmesse, nel caso di incremento nella misura massima (+200%), è meglio non ravvedere ma attendere l’atto di irrogazione sanzioni.