MEMORANDUM SU IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Vista la recente scadenza (23/04/2019) di versamento delle marche da bollo “applicate” sulle fatture “emesse” (trasmesse!) nel primo trimestre allo SdI e le numerose perplessità su interpretazioni, adempimenti pratici e conteggi, si ripercorrono nel presente articolo, in modo sintetico, i principali passaggi operativi della norma, dal momento che il problema tornerà a scadenze regolari nel corso dell’anno.

In quali casi è dovuta l’imposta di bollo sulle fatture 
Cominciamo col ricordare che è vero che vige il principio dell’alternatività tra Iva e imposta di bollo, ma ciò non vuol dire che se in fattura c’è Iva, allora non ci deve essere bollo.
Anche se una parte del corrispettivo è assoggettato ad Iva, la restante parte può essere soggetta a bollo qualora ne ricorrano i requisiti, ossia se la somma degli altri importi senza Iva, non esenti da imposta da bollo, supera i 77,47 euro (risoluzione 98 del 3 luglio 2001).

Quindi il fatto che la fattura esponga un’imposta sul valore aggiunto, non basta a rendere esente da bollo l’intero documento.

La seconda circostanza da ricordare, è che non tutte le operazioni senza Iva scontano il bollo.

Di seguito proviamo a fornire una classificazione  delle operazioni senza Iva, soggette o non soggette ad imposta di bollo.
Tra le operazioni soggette all’imposta di bollo, troviamo (in neretto le più frequenti):
•operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, del Dpr 633/1972);
•operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale (articoli da 7 a 7-septies, del Dpr 633/1972);
•operazioni escluse dalla base imponibile dell’ Iva (articolo 15 Dpr 633/1972);
•operazioni esenti da Iva (articolo 10, del Dpr 633/1972);
•operazioni assimilate alle esportazioni (articolo 8-bis, del Dpr 633/1972),
•cessioni ad esportatori abituali e esportazioni indirette (articolo 8, lettera c), del Dpr 633/1972);
•operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi (articolo 1, commi 96-117, della legge 244/2007 e articolo 27, commi 1-2, Dl 98/2011) e del regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014).

Le operazioni senza Iva esenti dall’imposta di bollo, sono invece le seguenti(in neretto le più frequenti):
•operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci (articolo 8, lettera a) e b), del Dpr 633/1972);
•operazioni non imponibili relative a cessioni intracomunitarie di beni (articoli 41, 42 e 58, del Dl331/1993);
•operazioni non imponibili soggette a reverse charge, all’articolo 17, comma 6, lettere a), a-bis) e a-ter), del Dpr 633/1972 (in quanto rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva, ancorché assolta dal cessionario, come chiarito dalla circolare delle Entrate 37/E/2006);
•operazioni non imponibili relative a cessioni dei rottami (articolo 74, comma 7 e 8, del Dpr 633/1972);
•servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (articolo 9 del Dpr 633/1972);
•fatture (comprese le note di variazione) che riguardano operazioni soggette ad Iva;
•provvigioni degli intermediari di assicurazioni (esenti Iva articolo 10, comma 1, numeri 2) e 9), del Dpr 633/72), esenti da imposta di bollo in base all’articolo 16, della legge 1216/1961.
Oltre a queste tipologie di operazioni, il Dpr 642/1972 prevede anche altre ipotesi di esenzione, quali ad esempio:
•gli atti posti tra amministrazioni dello stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane;
•le cessioni all’interno di soggetti aderenti al gruppo Iva.

Per le operazioni fatturate senza IVA, di valore superiore a 77,47 euro, è infatti obbligatorio indicare la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”, selezionando l’apposita voce presente sui diversi gestionali per la compilazione e l’invio delle fatture elettroniche

Come ha specificato la Risoluzione 444/E del 2008, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è “a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce” (cioè chi emette la fattura). L’emittente può effettuare la rivalsa dell’imposta, cioè addebitare l’importo al cliente/committente, a titolo di spese anticipate in nome e per conto escluse articolo 15 D.P.R. 633/1972.

Le fatture da considerare per la liquidazione dell’imposta

Si ricorda che nell’area personale dell’AdE è stato messo a disposizione il software per il conteggio, il pagamento e la compilazione del modello F24 per la liquidazione dell’imposta da versare.

Diverse sono state le interpretazioni fornite per la determinazione dell’imposta da versare.

La più accreditata e ultimamente confermata anche dall’Agenzia e dall’operatività pratica del software messo a disposizione nell’area riservata è quella secondo cui i bolli vengono conteggiati da ADE non in base alla data di emissione della fattura, bensì in base alla data di acquisizione della fattura stessa da parte del Sistema di Interscambio.

Ne consegue che – per quanto tutto ciò non quadri con il dettato normativo – le fatture ricevute ed accettate dal SDI dopo il 31 marzo non dovrebbero essere incluse nei conteggi, seppure si tratti di fatture datate entro il 31 marzo stesso. Ulteriore conseguenza di quanto sopra dovrebbe essere che quelle fatture che non sono state incluse nei conteggi proposti relativi al primo trimestre, dovrebbero essere incluse nel computo della somma dovuta relativa al secondo trimestre.

I NUOVI CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO TRAMITE F24

Con la citata Risoluzione n. 42/E sono stati istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento tramite il mod. F24.

  • 2521 imposta di bollo su fatture elettroniche primo trimestre;
  • 2522 imposta di bollo su fatture elettroniche secondo trimestre;
  • 2523 imposta di bollo su fatture elettroniche terzo trimestre;
  • 2524 imposta di bollo su fatture elettroniche quarto trimestre;
  • 2525 imposta di bollo su fatture elettroniche sanzioni;
  • 2526 imposta di bollo su fatture elettroniche interessi.

QUALI SONO LE PROSSIME SCADENZE PER IL PAGAMENTO DEI BOLLI VIRTUALI

Attraverso il decreto ministeriale del 28/12/2018 è stato disposto che il pagamento dei bolli virtuali debba avvenire entro il 20 del mese successivo al trimestre precedente di conseguenza le scadenze per il 2019 saranno:

  • gennaio – marzo 2019: 23 aprile 2019;
  • aprile – giugno 2019: 22 luglio 2019;
  • luglio – settembre 2019: 21 ottobre 2019;
  • ottobre – dicembre 2019: 20 gennaio 2020.