Nella predisposizione della fattura elettronica, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019, particolare attenzione va prestata nella compilazione del campo “codice destinatario”; tale campo va sempre valorizzato da colui che predispone la fattura elettronica, al di là del canale telematico, PEC o codice destinatario di 7 cifre comunicato direttamente dal committente/cliente (che non ha utilizzato il servizio di preregistrazione). Vedi articolo https://www.studiodeponti.it/preregistrazione-del-soggetto-iva-una-passaggio-fondamentale-che-fa-la-differenza/

Entro 5 giorni dalla trasmissione della fattura al sistema di interscambio (S.d.I.), lo stesso recapita sul canale tramite il quale è stata trasmessa la F.E., alternativamente:

  • una ricevuta di scarto laddove non siano superati i controlli (ad esempio perché non siano presenti i requisiti minimi della fattura: imponibile, iva, C.F…..) oppure perché non vi è coerenza tra i valori.
  • laddove la fattura sia stata trasmessa regolarmente dal S.d.I. all’indirizzo telematico indicato in fattura (campi “Codice Destinatario” e “PEC Destinatario), una ricevuta di consegna nella quale è portato il nome assegnato al file dal soggetto che ha predisposto la fattura, un numero – attribuito dal SdI – che identifica univocamente il file della fattura e un ulteriore codice – definito hash – che consente di garantire l’integrità del file stesso; un duplicato della fattura elettronica è sempre messo a disposizione sia del cliente che del fornitore nelle loro rispettive aree riservate di dell’Agenzia (Fisconline da attivare a nome di ciascun contribuente anche privato) nella sezione consultazione “Fatture e Corrispettivi”. Il duplicato della fattura elettronica ha lo stesso valore giuridico del file originale della fattura;
  • una ricevuta di impossibilità di consegna se la casella PEC ovvero il canale telematico FTP o Web Service, dove il SdI prova a recapitare il file della fattura, non sono attivi (ad esempio se la casella PEC è piena ovvero il server del canale telematico è momentaneamente spento); il SdI – leggendo il numero di partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) all’interno della fattura – mette comunque a disposizione il duplicato della fattura nell’area riservata dell’Agenzia (fisconline) nella sezione “Fatture e Corrispettivi”.

 

Fatturazione elettronica

La compilazione del campo “codice destinatario” : alcune casistiche principali

Caso 1: Il cessionario/committente soggetto Iva non ha utilizzato il servizio di registrazione preventiva dell’indirizzo telematico e comunica il suo codice destinatario (7 cifre Canale telematico FTO o Web service).

Procedura 1: Inserire solo il codice destinatario fornito dal soggetto cessionario/committente nel relativo campo “codice destinatario”. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente presso l’indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura. Qualora il valore riportato nel campo “Codice Destinatario” sia inesistente, il SdI invia al soggetto trasmittente la “ricevuta di scarto” (vedi sopra).

Invece, nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al S.d.I. il canale telematico (FTO o Web service), non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse, quindi, possibile, il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Fatture e Corrispettivi”, comunicando tale informazione al soggetto cedente /prestatore. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal S.d.I (mail, telefono ecc). – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate sezione “fatture e corrispettivi”; tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Caso 2: Il cessionario/committente, soggetto Iva, non ha utilizzato il servizio di registrazione preventiva e comunica un indirizzo PEC.

Procedura 2: Inserire nel campo codice destinatario un codice convenzionale “0000000” e compilare il successivo campo “PEC Destinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura.

Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate sezione “Fatture e Corrispettivi, comunicando tale informazione al soggetto cedente/prestatore. Il cedente/prestatore è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui alla precedente “procedura1”.

Caso 3: Il soggetto IVA cessionario/committente, non ha utilizzato il servizio di registrazione preventiva e non comunica né il codice convenzionale né la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal S.d.I.

Procedura 3: Inserire solo il codice convenzionale “0000000”.

Il S.d.I. rende disponibile la fattura elettronica nelle rispettive Aree Riservate dell’Agenzia delle Entrate del cessionario/committente e del cedente/prestatore.

Comunque, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Caso 4: Il soggetto cessionario/committente è un consumatore finale (soggetto senza partita Iva); per inciso,  i “condomini” sono equiparati ai soggetti privati senza partita iva.

Procedura 4: Inserire solo il codice convenzionale “0000000”.

Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico. Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Caso 5: committente/cliente è:

  • soggetto passivo che rientra nel “regime dei minimi”
  • un contribuente in “regime forfettario”
  • un produttore agricolo di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972.

Procedura 5: Stesse indicazioni della “procedura 4”, ma la consegna della copia cartacea non è obbligatoria.

 

Attenzione alla data della fattura per l’esigibilità dell’Iva!!!!

Per il fornitore (cedente/prestatore), ogni qual volta il SdI invia una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di consegna, la fattura si considera emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura (al contrario, una ricevuta di scarto determina che la fattura non è mai stata emessa e occorre correggere l’errore in essa contenuto e ritrasmetterla al SdI).

Per il cliente (committente/cliente), ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella di “presa visione” (da parte del cliente) della fattura nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi”. In base a quanto detto finora la corretta compilazione del campo codice destinatario è di assoluta rilevanza ai fini della consegna da parte del S.d.I. della fatturazione elettronica al cliente/committente.