L’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutti i soggetti titolari di partita Iva (esclusi solo i regimi agevolati) ripropone il tema della “DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA” ovvero quando si considera emessa la fattura.

L’art. 21 comma 1 del D.P.R. n.633/1972 sancisce che la data di emissione della fattura elettronica da parte del cedente o del prestatore è coincidente con la trasmissione o messa a disposizione del cessionario o del committente.

In base all’art.2, comma 4 del D.M. n.55/2013 la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio.

Nella pratica, tale momento si identifica con la mail di ricevuta di consegna dell’invio della PEC contenente la fattura elettronica al Sistema di Interscambio ovvero con l’invio del file contenente la fattura elettronica attraverso un’interfaccia web.

La Circolare n.134 del 5 agosto 1994 dell’Agenzia delle Entrate specifica che per data di emissione della fattura deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, “in assenza di altra specifica indicazione”, con la data di consegna o con quella di spedizione, non assumendo rilievo il momento della compilazione della fattura qualora successivo.

In considerazione del fatto che la fattura elettronica debba essere trasmessa ovvero consegnata con una PEC, la ricevuta di avvenuta consegna della fattura elettronica costituisce certamente quello che la circolare 134 considera “altra specifica indicazione”.

Quindi la data di emissione della fattura elettronica coincide con la data di consegna/trasmissione della stessa via PEC (sistema SdI) al committente o cessionario e NON con la data riportata sulla fattura se differente.

Vediamo allora in pratica quali sono le attenzioni da prestare in fase di emissione della fattura elettronica a differenza di quanto avviene con la fattura cartacea, affinché la stessa non sia considerata “tardiva”.

Generalmente, con la fatturazione cartacea la fattura può essere immediata ovvero con stessa data della consegna fisica della fattura (e questa prassi non crea problemi se riproposta con la fattura elettronica) o più frequentemente in azienda si adotta il sistema di fatturazione “differita” con data di emissione coincidente con l’ultimo giorno del mese, di modo da non creare uno sfasamento temporale tra la emissione della fattura entro il giorno 15 al mese del mese successivo e la rilevanza  dell’imposta sul valore aggiunto di competenza del mese precedente. La redazione delle fatture differite (relativamente alle consegne o spedizioni di beni del mese corrente) benché con data di emissione all’ultimo giorno del mese corrente,  termina generalmente nei primi giorni del mese successivo, giorni nei quali avviene anche la trasmissione cartacea al cliente o committente.

Tale procedimento è accettabile nel caso di fatture cartacee che si considerano emesse alla data della loro consegna o spedizione ma non può essere più attuato per le fatture elettroniche a regime per tutti i clienti, in quanto costituisce ipotesi di ritardata fatturazione.

Infatti, la fattura elettronica deve essere compilata con l’indicazione della data e del numero di riferimento, firmata digitalmente e trasmessa o messa a disposizione del cessionario o committente (via PEC o mediante pubblicazione sul web) nello stesso giorno della data di compilazione.

Come già sopra si è detto, la ricevuta di consegna della PEC ovvero la verifica dei file messaggio relativi all’invio via web costituiscono la “specifica indicazione” che obbliga il soggetto emittente la fattura elettronica a fare coincidere il momento di effettuazione della cessione dei beni con la compilazione della fattura, l’indicazione della data del documento, la firma digitale da parte del legale rappresentante o di altro amministratore autorizzato e la trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente.

 Il mancato invio al Sistema di Interscambio della fattura elettronica entro il giorno di effettuazione della cessione (consegna o spedizione del bene) ovvero entro il giorno 15 del mese successivo in caso di emissione di fattura differita costituisce ipotesi di omessa fatturazione ai sensi dell’art.6, comma 1 del D.Lgs. n.471/1997 (la fattura si considera emessa solamente alla ricezione dell’avvenuta consegna).

Si dovrà quindi prestare particolare attenzione alla trasmissione per tempo delle fatture elettroniche al cliente o committente dal momento che la data di trasmissione via PEC (e sistema SdI) coincide con la data della fattura e non sarà più possibile considerare la data fattura quella eventualmente indicata in fattura diversa da quella di trasmissione o consegna come avviene con la fattura cartacea.