Dal 1° gennaio 2022 viene meno la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. esterometro).
Le operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate utilizzando il tracciato di fatturazione elettronica.     Dal 1° gennaio 2022 le operazioni attive intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere documentate da fattura elettronica; per quanto riguarda le operazioni passive, in luogo della presentazione del cd. esterometro, le operazioni di integrazione / autofattura dovranno essere effettuate in formato elettronico, tramite emissione di e-fattura.   Dal 1° gennaio 2022 è stato disposto che i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, siano trasmessi al Sistema di Interscambio non più attraverso l’esterometro, bensì utilizzando il tracciato di fattura elettronica.  
Fino al 31 dicembre 2021 le fatture emesse verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato possono essere gestite anche in sola modalità analogica (ovvero “su carta”), ma in tal caso si rende obbligatoria la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. esterometro).
A partire dal 2022 l’esterometro è stato abrogato, pertanto dal 1° gennaio 2022 la fattura emessa verso un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato dovrà essere emessa in formato elettronico indicando il codice destinatario “XXXXXXX” (sette “X”).  
A partire dal 1° gennaio 2022  l’integrazione delle fatture / le autofatture relative agli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuati da soggetti non stabiliti nel territorio dello
Stato dovranno essere documentate tramite fattura elettronica.
NOTA BENE – Non sarà più possibile effettuare l’integrazione in modalità cartacea.  
Al fine di ottemperare occorrerà produrre un file xml conforme al tracciato di fatturazione elettronica, da trasmettere allo SDI, contraddistinto da specifici codici “Tipo documento” a seconda dell’operazione:
La trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da parte del fornitore estero.

Allegando una copia digitale (ad esempio una scansione in pdf) del documento originale ricevuto dal fornitore estero al file xml di tipo TD17 – TD18 – TD19, è possibile inviare in conservazione tale documento in abbinamento a quello di integrazione.
Non si tratta di un obbligo, ma consente di usufruire del servizio di conservazione (anche quello fornito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate) anche per il documento originario che, in origine, è pervenuto in formato analogico.
ATTENZIONE! La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le
quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche