A partire da luglio 2021 era attesa una grande riforma per le famiglie, con l’introduzione dell’assegno unico e universale, esteso anche agli autonomi e agli incapienti. Il 13 giugno scorso, il Governo ha approvato lo schema del disegno di legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (family act), collegato alla legge di bilancio 2021. Il provvedimento contiene disposizioni di delega in materia di sostegno alla genitorialità e alla funzione sociale ed educativa delle famiglie. L’obiettivo dichiarato è quello di incrementare la natalità, valorizzare la crescita armoniosa dei figli e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare, con un occhio attento per la promozione della parità di genere. In attesa dei provvedimenti attuativi, la misura strutturale è stata rimandata e, dal 1° luglio 2021, partirà una misura ponte per sei mesi, valida da luglio a dicembre 2021, in favore delle famiglie con figli da 0 a 18 anni, incapienti o autonomi, fino ad oggi esclusi dall’ambito di applicazione degli assegni familiari.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (autonomi e incapienti) è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

CONDIZIONE ECONOMICA

Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

L’assegno è determinato in base alla tabella di cui all’Allegato 1 al decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS, nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l’anno 2021.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ACCREDITO

La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’Istituto entro il 30 giugno 2021. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Questo fa pensare che oltre la data del 30 settembre non sarà più possibile richiedere gli arretrati. L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore e non concorre alla formazione del reddito

Il beneficio è compatibile con il Reddito di cittadinanza. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Sarà riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza e fino ai 18 anni di età del figlio, con possibilità di riconoscimento sino al ventunesimo anno di età.

L’importo dell’assegno e le modalità di determinazione in base ai parametri Isee non sono ancora stati stabiliti, tuttavia, sono già noti alcuni parametri.