A partire dal 1° gennaio 2020 la Legge 160/2019 all’art.1 c. 679 stabilisce che, per poter beneficare della detrazione Irpef del 19% (escluse le detrazioni con percentuali diverse; es. erogazioni liberali a Onlus o per iniziative umanitarie che possono beneficiare della detrazione del 26%, 30% o 35%), relativamente agli oneri indicati nell’art.15 del Tuir, il pagamento debba avvenire mediante:

  • bonifico postale o bancario;
  • ulteriori sistemi tracciabili, diversi dai contanti, previsti dall’art.23 del D.Lgs. 241/97, tra i quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Sono pertanto oggetto di tale disposizione:

  • spese sanitarie (con le esclusioni sotto citate)
  • interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di immobili
  • spese di istruzione
  • spese universitarie
  • spese per asili nido
  • spese funebri
  • spese per l’assistenza personale
  • spese per attività sportiva dei ragazzi
  • spese per intermediazione immobiliare
  • spese per canoni di locazione per studenti universitari
  • erogazioni liberali che usufruiscono della detrazione al 19%
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
  • spese veterinarie
  • assicurazioni sulla vita e infortuni
  • spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

UNA DEROGA al pagamento tracciato,  è  PREVISTA SOLO PER :

:

  • medicinali
  • dispositivi medici
  • prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Sempre dal 2020 in linea generale, la spesa è detraibile dal soggetto cui è intestato il documento di spesa non anche se il pagamento viene effettuato da altro soggetto; Sarà comunque necessario assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

Pertanto, al Commercialista, il contribuente dovrà presentare la prova dell’utilizzo del pagamento tracciabile allegando quindi, oltre alla fattura, ricevuta di pagamento del bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o MAV o PagoPA.

In mancanza di tali documenti, l’utilizzo del pagamento tracciabile dovrà essere attestato direttamente in fattura/ricevuta da parte del percettore della somma che effettua la prestazione o cede il bene.