L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, sin dall’inizio, con la circolare n. 24/E del 2020, che al fine di usufruire del Superbonus, il contribuente deve essere in possesso di un reddito.
Si è posto il problema se il mero possesso di un
reddito figurativo, quale la rendita catastale, integrasse questo presupposto.
L’Amministrazione Finanziaria si è espressa positivamente confermando tale
possibilità con la successiva circolare n. 30/E del 2020.
Qualora il contribuente si trovi in presenza di reddito esiguo, potrà fruire appieno del beneficio, effettuando la cessione del credito o lo sconto in fattura anziché la detrazione in 5 quote annuali in dichiarazione.
È dunque irrilevante, qualora il reddito sia
costituito dalla rendita catastale dell’abitazione principale, che non sussista
l’obbligo dichiarativo, e che la deduzione di cui all’art. 10, comma 3-bis del
TUIR determini l’azzeramento del reddito. Si tratta, secondo le indicazioni
fornite dal Fisco, pur sempre di un reddito potenzialmente imponibile e la
circostanza è sufficiente per fruire del Superbonus.
Si pone anche il problema di individuare il periodo d’imposta durante il quale
deve essere effettuata la verifica dell’esistenza del reddito imponibile.
L’Irpef è un’imposta di periodo, il cui reddito deve essere determinato al termine del periodo d’imposta.
La soluzione si desume dalla risposta all’istanza
di interpello n. 91 del 2021.
Il caso in esame riguardava un soggetto non residente, privo di redditi nel
territorio dello Stato che intendeva acquistare un immobile antisismico fruendo
della detrazione prevista dall’art. 16, comma 1-septies
del D.L. n. 63/2013. In tale ipotesi, in virtù del riferimento effettuato dall’art. 119, comma 4 del
D.L. n. 34/2020 la predetta detrazione risulta elevata al 110%.
In particolare, la risposta all’istanza di interpello ha fatto riferimento alla
citata circolare n. 24/E per individuare tra i destinatari del Superbonus,
anche i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le
spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.
Per quanto riguarda la condizione rappresentata dal possesso del reddito,
l’Agenzia delle Entrate ha osservato che nel caso di specie, “l’istante,
quale futuro proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, sarà
titolare del reddito fondiario, pertanto, allo stesso non è precluso l’accesso
al Superbonus, fermo restando la presenza dei requisiti e delle condizioni
normativamente previste”.
L’Irpef è un’imposta di periodo, il cui reddito deve essere determinato al
termine del periodo d’imposta.
Pertanto, al fine di fruire della detrazione 110%, è
essenziale che il contribuente sia in possesso del reddito nel medesimo periodo
d’imposta in cui sostiene le spese detraibili. Può al limite verificarsi anche
la circostanza che parte delle spese siano sostenute anteriormente al possesso
del reddito, ma se nel periodo d’imposta viene prodotto tale reddito, anche
sotto forma di rendita catastale, la detrazione potrà essere fatta valere.
Si ritiene che la verifica della sussistenza del reddito, per fruire della
detrazione 110%, anche sotto forma di sconto in fattura o di cessione del
credito, deve essere effettuata nello stesso periodo d’imposta in cui la spesa
viene materialmente sostenuta.