L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, sin dall’inizio, con la circolare n. 24/E del 2020, che al fine di usufruire del Superbonus, il contribuente deve essere in possesso di un reddito.

Si è posto il problema se il mero possesso di un reddito figurativo, quale la rendita catastale, integrasse questo presupposto.

L’Amministrazione Finanziaria si è espressa positivamente confermando tale possibilità con la successiva circolare n. 30/E del 2020.

Qualora il contribuente si trovi in presenza di reddito esiguo, potrà fruire appieno del beneficio, effettuando la cessione del credito o lo sconto in fattura anziché la detrazione in 5 quote annuali in dichiarazione.

È dunque irrilevante, qualora il reddito sia costituito dalla rendita catastale dell’abitazione principale, che non sussista l’obbligo dichiarativo, e che la deduzione di cui all’art. 10, comma 3-bis del TUIR determini l’azzeramento del reddito. Si tratta, secondo le indicazioni fornite dal Fisco, pur sempre di un reddito potenzialmente imponibile e la circostanza è sufficiente per fruire del Superbonus.

Si pone anche il problema di individuare il periodo d’imposta durante il quale deve essere effettuata la verifica dell’esistenza del reddito imponibile.

L’Irpef è un’imposta di periodo, il cui reddito deve essere determinato al termine del periodo d’imposta.

La soluzione si desume dalla risposta all’istanza di interpello n. 91 del 2021.

Il caso in esame riguardava un soggetto non residente, privo di redditi nel territorio dello Stato che intendeva acquistare un immobile antisismico fruendo della detrazione prevista dall’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013. In tale ipotesi, in virtù del riferimento effettuato dall’art. 119, comma 4 del D.L. n. 34/2020 la predetta detrazione risulta elevata al 110%.

In particolare, la risposta all’istanza di interpello ha fatto riferimento alla citata circolare n. 24/E per individuare tra i destinatari del Superbonus, anche i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

Per quanto riguarda la condizione rappresentata dal possesso del reddito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che nel caso di specie, “l’istante, quale futuro proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, sarà titolare del reddito fondiario, pertanto, allo stesso non è precluso l’accesso al Superbonus, fermo restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste”.

L’Irpef è un’imposta di periodo, il cui reddito deve essere determinato al termine del periodo d’imposta.

Pertanto, al fine di fruire della detrazione 110%, è essenziale che il contribuente sia in possesso del reddito nel medesimo periodo d’imposta in cui sostiene le spese detraibili. Può al limite verificarsi anche la circostanza che parte delle spese siano sostenute anteriormente al possesso del reddito, ma se nel periodo d’imposta viene prodotto tale reddito, anche sotto forma di rendita catastale, la detrazione potrà essere fatta valere.


Si ritiene che la verifica della sussistenza del reddito, per fruire della detrazione 110%, anche sotto forma di sconto in fattura o di cessione del credito, deve essere effettuata nello stesso periodo d’imposta in cui la spesa viene materialmente sostenuta.