SRL: OBBLIGO DI NOMINA DEL REVISORE ENTRO IL 19/12/2019
SRL: OBBLIGO DI NOMINA DEL REVISORE ENTRO IL 19/12/2019

Il Decreto Legislativo 14/2019 (codice della crisi d’impresa) è intervenuto con modifiche all’art. 2477 del C.C. prevedendo nuovi limiti con riferimento all’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, considerata la modifica dell’art. 2477 del codice civile.
Inoltre viene introdotto un nuovo obbligo, ossia quella della segnalazione, da parte dello stesso organo di controllo (nonché dei creditori qualificati Agenzia Entrate, INPS, Agenzia della Riscossione) agli amministratori nei casi in cui vi siano fondati indizi della crisi societaria. Tale seconda disposizione entra, invece, in vigore dal 15 agosto 2020.

NUOVI LIMITI PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO
In virtù delle rinnovate disposizioni normative la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la Srl:
• è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
• controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.


L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o revisore cessa se per 3 esercizi non è superato alcuno dei limiti di seguito indicati (in precedenza, 2 esercizi). Attenzione che i nuovi limiti assumono rilevanza e pertanto sono applicabili anche alle società cooperative costituite in forma di Srl.

OBBLOGO DI ADEGUAMENTO DELLO STATUTO
In molti casi sarà necessario l’adeguamento dell’articolo dello Statuto che dispone le modalità di nomina dell’organo di controllo, qualora lo stesso non faccia semplice riferimento all’art. 2477 del C.C. ma ne preveda o non preveda le modalità di nomina. La data del 16/12/2019 sarà quindi la data entro cui nominare il “primo” organo di controllo per le società già in essere nonché quella entro cui adeguare lo Statuto.       A regime l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti provvede, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o revisore, in difetto la stessa verrà effettuata dal Tribunale oltre che su richiesta di qualsiasi interessato anche “su segnalazione del conservatore del registro delle imprese Alle srl sono applicabili le disposizioni dell’art. 2409, C.c. in materia di controllo giudiziario sulla gestione (anche se la società è priva dell’organo di controllo). In presenza di fondati indizi di crisi, sono previsti i seguenti obblighi di segnalazione:
organo di controllo: obbligo di segnalazione nei confronti degli amministratori.
creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia della riscossione): segnalazione, nei confronti del debitore, da parte dei suddetti enti di un’esposizione debitoria superiore a determinati limiti.

Sulla base di valutazioni fondate sull’utilizzo di particolari indici che saranno elaborati con cadenza triennale dal CNDCEC ed approvati dal MISE,  l’organo di controllo avrà l’obbligo di comunicare agli amministratori e nei casi previsti anche all’OCRI (organismo di composizione della crisi d’impresa) , nel termine di 30 giorni, squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario debitamente motivati. Le segnalazioni dovranno avere un riscontro formale da parte degli amministratori in merito alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese o da intraprendere nell’immediato per far fronte ai segnali di crisi evidenziati.

D’altro canto per i creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, INPS, Agenzia della Riscossione) è previsto l’obbligo di avvisare il debitore del superamento della relativa posizione debitoria, rispetto ad un determinato ammontare di debito rilevante, differenziato a seconda del soggetto creditore (funzione del volume d’affari e delle liquidazioni Iva periodiche).